21 settembre 2026 | L’AGENZIA DELLE ENTRATE, CON UNA CIRCOLARE DEL 7 AGOSTO, FORNISCE IMPORTANTI CHIARIMENTI SULL’APPLICAZIONE FISCALE DELLA RIFORMA
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 7/E del 7 agosto 2026, ha fornito importanti chiarimenti sull’applicazione fiscale della Riforma dello Sport, affrontando alcuni dei dubbi più frequenti per Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD), Società Sportive Dilettantistiche (SSD), lavorator3 e volontari3 sportiv3.
Il documento interviene su sette aspetti principali: agevolazioni fiscali delle SSD, rimborsi ai volontari, soglia di esenzione dei compensi sportivi, IRAP sulle collaborazioni, adempimenti IVA, cessione dei contratti degli atleti e raccolte fondi.
SSD e agevolazioni fiscali: attenzione allo statuto
La Riforma dello Sport consente alle SSD costituite in forma societaria, entro determinati limiti, di destinare parte degli utili all’aumento del capitale o alla distribuzione di dividendi.
L’Agenzia chiarisce però che, per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dall’articolo 148, comma 3, del TUIR, non è sufficiente rispettare esclusivamente i requisiti introdotti dal D.Lgs. 36/2021. Gli enti interessati devono rispettare anche le specifiche clausole statutarie previste dalla normativa fiscale, tra cui quelle relative alla non distribuzione degli utili.
Diventa quindi particolarmente importante verificare la coerenza dello statuto rispetto alle agevolazioni fiscali che l’ente intende utilizzare.
Rimborsi ai volontari sportivi e soglia dei 15.000 euro
La Circolare interviene anche sui rimborsi forfettari riconosciuti ai volontari sportivi, che possono essere corrisposti entro il limite complessivo di 400 euro mensili, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa.
Pur non costituendo di per sé reddito entro tale limite, questi rimborsi devono essere considerati ai fini del raggiungimento della soglia annuale di 15.000 euro prevista per i compensi di lavoro sportivo. Se la soglia risulta già superata, le somme ulteriormente percepite assumono rilevanza fiscale secondo la tipologia del rapporto di lavoro esistente.
Gli enti devono inoltre comunicare attraverso il RASD i nominativi dei volontari che ricevono i rimborsi e gli importi erogati, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.
Esenzione fiscale fino a 15.000 euro anche per il lavoro subordinato
Un chiarimento particolarmente rilevante riguarda la soglia fiscale di 15.000 euro annui prevista per il lavoro sportivo dilettantistico.
L’Agenzia conferma che l’agevolazione non dipende dalla forma contrattuale utilizzata: si applica quindi non soltanto alle collaborazioni coordinate e continuative o al lavoro autonomo, ma anche ai rapporti di lavoro subordinato sportivo.
La parte di compenso eccedente i 15.000 euro sarà invece assoggettata a tassazione secondo le regole previste per la specifica tipologia di reddito.
Co.co.co. amministrativo-gestionali: chiarimento sull’IRAP
La Circolare conferma inoltre che l’esclusione dalla base imponibile IRAP per i compensi inferiori a 85.000 euro annui si applica anche alle collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale svolte in favore degli enti sportivi dilettantistici.
Il trattamento viene quindi equiparato, sotto questo profilo, a quello delle collaborazioni coordinate e continuative dei lavorator3 sportiv3.
Prestazioni sportive esenti IVA: possibile la dispensa dalla fatturazione
Per le prestazioni di servizi strettamente connesse alla pratica dello sport, comprese quelle didattiche e formative, rese da organismi senza scopo di lucro alle persone che praticano sport o educazione fisica, la normativa prevede l’esenzione IVA.
L’Agenzia precisa che gli enti che effettuano queste operazioni possono avvalersi, alle condizioni previste dalla normativa, della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione delle operazioni esenti. Restano invece invariati gli ordinari obblighi IVA per le eventuali operazioni imponibili effettuate dall’ente.
Cessione del contratto di un atleta: operazione soggetta a IVA
Diverso il trattamento previsto quando una ASD o SSD cede a una società professionistica il diritto alle prestazioni sportive di un atleta.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, questa operazione non può essere considerata una prestazione strettamente connessa alla pratica dello sport ai fini dell’esenzione IVA. La cessione ha infatti carattere economico e contrattuale e deve pertanto essere considerata una prestazione di servizi rilevante ai fini IVA.
Raccolte fondi e attività commerciali connesse: agevolazione anche per le SSD
La Circolare affronta infine una novità introdotta nel 2026 relativa agli enti che hanno scelto il regime fiscale della Legge 398/1991.
Dal 23 maggio 2026, l’agevolazione prevista dall’articolo 25 della Legge 133/1999 riguarda sia le ASD sia le SSD. In presenza delle condizioni previste, non concorrono quindi alla formazione del reddito imponibile i proventi derivanti da attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e quelli ottenuti attraverso determinate raccolte pubbliche di fondi.
L’agevolazione è applicabile per un massimo di due eventi all’anno e nel limite complessivo di 51.645,69 euro.
Cosa devono verificare ASD e SSD
La Circolare n. 7/E rappresenta quindi un riferimento importante per la gestione fiscale degli enti sportivi dilettantistici e chiarisce diversi aspetti applicativi della Riforma dello Sport.
In particolare, per ASD e SSD diventa opportuno verificare con attenzione statuti, contratti di lavoro e collaborazione, gestione dei rimborsi ai volontari, adempimenti IVA e modalità di organizzazione delle raccolte fondi, valutando i singoli casi con il proprio consulente fiscale.
Consulta la Circolare n. 7/E del 7 agosto 2026
