29 dicembre 2025 | L’APPROFONDIMENTO COMPLETO SULLE PRINCIPALI TEMATICHE FISCALI IN VISTA DEL NUOVO ANNO
Nel complesso e stratificato percorso di attuazione della riforma del Terzo settore, il tema dell’IVA continua a rappresentare uno dei nodi più delicati, soprattutto per le Associazioni di Promozione Sociale, per le ASD e per gli enti che operano nello sport dilettantistico con doppia qualifica ASD/APS.
Con il decreto legislativo 4 dicembre 2025, n. 186, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 dicembre 2025, viene confermata la proroga dell’esclusione IVA per le operazioni istituzionali rese dagli enti associativi fino al 31 dicembre 2035. Si tratta di un intervento di grande rilievo pratico, che consente agli enti di continuare ad applicare, ancora per un decennio, il regime di esclusione dall’imposta sul valore aggiunto per le prestazioni svolte in conformità alle finalità istituzionali nei confronti dei propri soci, associati e partecipanti, a fronte di corrispettivi specifici o quote diverse da quelle associative ordinarie.
Questa proroga rappresenta, di fatto, un nuovo congelamento dell’entrata a regime del sistema di esenzione IVA armonizzato a livello unionale, già più volte rinviato per consentire al settore di adattarsi a una trasformazione che avrebbe avuto un impatto significativo sull’operatività quotidiana degli enti non profit, e in particolare su quelli sportivi dilettantistici.
Il rinvio al 2035 assume un valore ancora più significativo se letto in combinazione con le altre modifiche fiscali che diventeranno pienamente operative dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2025. A partire dal 2026, infatti, le APS iscritte al RUNTS entrano definitivamente nel perimetro applicativo del Titolo X del Codice del Terzo settore, con la conseguenza che non potranno più avvalersi delle disposizioni fiscali del TUIR incompatibili con lo status di ETS. Per gli enti con esercizio coincidente con l’anno solare, il nuovo assetto scatterà dal 1° gennaio 2026; per quelli con esercizio “a cavallo”, la decorrenza sarà differita in base alla chiusura del periodo contabile.
In questo nuovo scenario, anche gli enti sportivi dilettantistici che assumono la qualifica di APS – o che operano come ASD-APS – si vedono applicare in via prevalente la disciplina del Terzo settore, ferma restando l’applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 36 del 2021 limitatamente allo svolgimento dell’attività sportiva. È proprio per questi enti che la proroga dell’esclusione IVA assume una funzione di stabilizzazione, attenuando gli effetti di un cambiamento fiscale che, diversamente, sarebbe stato particolarmente gravoso.
Dal punto di vista dell’IVA, infatti, il legislatore aveva già avviato un profondo ripensamento del trattamento delle prestazioni rese dagli enti associativi, superando il tradizionale regime di esclusione in favore di un sistema di esenzione, in linea con la normativa europea e con la procedura di infrazione aperta nei confronti dell’Italia. Le modifiche agli articoli 4 e 10 del DPR 633/1972 avevano collocato le prestazioni istituzionali rese a fronte di corrispettivi specifici tra le operazioni esenti, subordinandole tuttavia alla complessa e problematica clausola della “assenza di distorsioni della concorrenza”. La proroga al 2035 consente, almeno temporaneamente, di evitare l’applicazione generalizzata di tale nuovo regime, mantenendo in vita l’esclusione IVA per un arco temporale sufficientemente ampio.
Accanto alla proroga, il decreto legislativo introduce anche importanti semplificazioni operative. A partire dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2025, le APS e le organizzazioni di volontariato che applicano un regime forfetario vengono esonerate dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi, quindi non c’è obbligo del Registratore di cassa Telematico. Si tratta di un intervento che riduce in modo significativo gli adempimenti amministrativi, allineando il trattamento di questi enti a una logica di maggiore semplificazione e coerenza con la loro natura non lucrativa.
Resta però fermo che, sul piano delle imposte dirette, il 2026 segna comunque una cesura netta. Per le APS, comprese quelle con attività sportiva dilettantistica, viene definitivamente meno la possibilità di applicare la legge n. 398 del 1991, che resterà utilizzabile esclusivamente dalle associazioni e società sportive dilettantistiche non iscritte al RUNTS. Al suo posto, per le attività commerciali eventualmente svolte, trova applicazione il regime forfettario previsto dall’articolo 86 del Codice del Terzo settore, con un plafond destinato a ridursi a 85.000 euro e con un’impostazione profondamente diversa rispetto ai regimi agevolativi del passato.
In questo contesto complessivo, la proroga dell’esclusione IVA fino al 2035 si configura come il principale elemento di continuità in un sistema che, sotto molti altri profili, cambia radicalmente. Per le APS e per gli enti sportivi dilettantistici del Terzo settore, essa rappresenta una finestra temporale preziosa per ripensare modelli organizzativi, rapporti associativi e strategie fiscali, in attesa che il nuovo assetto IVA europeo trovi finalmente una definizione stabile e coerente con le specificità del non profit e dello sport dilettantistico.
AiCS seguirà l’evoluzione normativa e interpretativa della materia, fornendo aggiornamenti, chiarimenti e approfondimenti operativi utili alle associazioni affiliate, al fine di accompagnarle consapevolmente nel passaggio al nuovo assetto fiscale.
Sintesi delle agevolazioni per gli ETS
| Situazione | Obbligo Registratore Telematico | Alternativa |
|---|---|---|
| Quote associative / Donazioni | NO | Semplice ricevuta interna |
| Attività commerciale forfettario in L. 398/91- (solo ASD)Attività commerciale forfrttario in art 85 | NO (Esonero) | Registro corrispettivi manuale |
| Attività commerciale (Regime ordinario) | SÌ | Fattura elettronica o Procedura Web |
| Corsi/Attività verso soci (APS/ODV) | NO (se decommercializzate) | Ricevuta non fiscale |
Riepilogo Obblighi Bar APS
| Situazione | Obbligo Scontrino (RT) | Cosa fare |
| Solo Soci + Requisiti Art. 85 | NO | Ricevuta interna, basta il Codice Fiscale. |
| Aperto a Terzi (Pubblico) | SÌ | Serve Partita IVA e Registratore Telematico. |
| Regime 398/91 (anche con terzi) | NO | Solo registro corrispettivi manuale/digitale. |
| In assenza di agevolazioni | SÌ | Registratore Telematico o Fattura Elettronica. |
