21 ottobre 2025 | UNA RECENTE CIRCOLARE DEL CONI FA LUCE SUL TRATTAMENTO FISCALE RIGUARDO I COMPENSI INTRODUCENDO IMPORTANTI NOVITA’
Una circolare del CONI, che recepisce i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, fa luce sul trattamento fiscale dei compensi, dei premi e della tassazione per i collaboratori sportivi, introducendo importanti novità a seguito del Decreto Legislativo 36/2021 con un impatto significativo su come verranno gestiti i compensi, i premi e la tassazione per chi opera nel settore.
Esenzione fiscale fino a 15.000 Euro
I compensi derivanti da lavoro sportivo dilettantistico non costituiscono reddito imponibile fino al limite annuo di 15.000 €, per le attività di collaborazione continuativa o lavoro autonomo.
Chi riceve compensi dallo sport dilettantistico deve presentare un’autocertificazione all’ente erogante (associazione o società) in cui si attesta l’ammontare totale dei compensi sportivi percepiti nell’anno.
Determinazione del reddito imponibile oltre l’esenzione
Se i compensi superano i 15.000 €, solo la parte eccedente costituisce base imponibile, da cui si potranno dedurre le spese inerenti l’attività sportiva.
Regime Forfettario e Premi Sportivi
Per quanto riguarda il regime forfettario, il coefficiente di redditività si applicherà unicamente ai compensi che superano i 15.000 euro. Tale soglia rimane un punto di riferimento anche per la verifica della permanenza nel regime forfettario.
Ai fini delle cause ostative per l’anno 2024, rilevano solo i redditi da rapporti di lavoro autonomo sportivo attivati dal 1° luglio 2023, e non quelli che prima erano qualificati come “redditi diversi”.
I premi previsti nei contratti sportivi (anche se chiamati “premi”) non sono soggetti a ritenuta a titolo d’imposta, ma fanno parte della retribuzione variabile, da tassare con le modalità ordinarie insieme al compenso principale.
I premi erogati alle società sportive non costituiscono reddito per l’atleta.
I premi corrisposti dalle Federazioni sportive a tecnici e atleti convocati in nazionale (nel dilettantismo) possono essere assoggettati a ritenuta del 20%.
IRAP e compensi superiori a 85.000 €
La circolare affronta anche la questione dell’IRAP, specificando che i compensi fino a 85.000 euro sono esclusi dall’imponibile. Tuttavia, qualora un singolo compenso raggiunga o superi questa cifra, l’intero importo concorrerà alla base imponibile IRAP, e non solo la parte eccedente.
Questi chiarimenti rappresentano un passo fondamentale per dissipare i dubbi che per mesi hanno aleggiato sul settore. Ciononostante, rimangono ancora diverse criticità da affrontare, specialmente per le piccole Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche che costituiscono la spina dorsale dello sport di base nel nostro Paese.
